(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  Valle
                 d'Aosta n. 26 dell'11 giugno 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme
contenute nei commi 965,  966  e  967  dell'art.  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019/2021),
conformandosi all'intesa rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019 sancita, ai
sensi dell'art. 8,  comma  6  della  legge  5  giugno  2003,  n.  131
(Disposizioni per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della  Repubblica
alla legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3),  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  di  seguito  denominata
intesa. 
  2. Sono oggetto della disciplina di cui  alla  presente  legge  gli
assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilita' in  corso  di
erogazione o non ancora  erogati  o  sospesi  ai  sensi  della  legge
regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennita' spettanti  ai
membri  del  consiglio  e  della  giunta  e  sulla   previdenza   dei
consiglieri  regionali),  di  seguito  denominati  assegni  vitalizi,
considerando  il  loro  importo  lordo,  senza  tenere  conto   delle
riduzioni temporanee disposte dall'art. 6 della  legge  regionale  11
dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). 
  3. Sono esclusi dalla rideterminazione i trattamenti previdenziali,
erogati  o  da  erogare,  il  cui   ammontare   e'   stato   definito
esclusivamente sulla base del  sistema  di  calcolo  contributivo  ai
sensi della legge regionale 8 settembre 1999, n. 28  (Interventi  per
il contenimento della spesa in materia di previdenza dei  consiglieri
regionali. Costituzione dell'Istituto per  il  sistema  previdenziale
dei consiglieri regionali.  Modificazioni  alla  legge  regionale  21
agosto 1995, n. 33 "Norme sulle indennita' spettanti  ai  membri  del
consiglio  e  della  giunta  e  sulla  previdenza   dei   consiglieri
regionali").